Segreto bancario: ecco perché bisogna ancorarlo alla Costituzione elvetica
- Mentre che le crisi economiche passano, gli errori politici, loro, mantengono spesso a lungo i loro effetti. Essi possono compromettere durevolmente l’attrattività di un’economia nazionale.
- Ciò che bisogna soprattutto evitare, è di promulgare nuove leggi a seguito di eventi isolati.
- Il segreto a tutela dei clienti delle banche è d’importanza capitale per la Svizzera. Esso protegge la sfera privata dei cittadini e garantisce così la libertà personale e la proprietà privata.
- La distinzione fra l’evasione fiscale, considerata come una contravvenzione, e la frode fiscale, stato di fatto costituente un delitto, deve assolutamente essere mantenuta. Essa si spiega con il principio dell’auto-dichiarazione che, a sua volta, si fonda sulla maturità dei cittadini e sul principio liberale fondamentale in virtù del quale bisogna imporre dei limiti allo Stato. Contrariamente al sistema dell’imposta alla fonte applicato nella maggior parte degli altri paesi, in Svizzera le imposte non sono automaticamente dedotte dal reddito, ma i cittadini rimettono ogni anno all’autorità fiscale una dichiarazione del loro reddito e della loro sostanza.
- Il principio dell’auto-dichiarazione ammette che il contribuente possa commettere un errore. Se dimentica di dichiarare un elemento della sostanza o se deduce troppe spese, non lo si punisce con una pena di detenzione – è una questione di buonsenso. Il diritto svizzero riconosce pertanto la sottrazione per negligenza dalla sottrazione intenzionale.
- La distinzione fra i due dati di fatto è a volte difficile, ma tuttavia elementare : nella concezione svizzera del diritto, l’intenzione di voler ingannare le autorità fiscali è la condizione centrale per poter avviare un’azione penale. Non c’è frode fiscale che se il contribuente tenta di ingannare o inganna il fisco, per esempio mediante dei documenti falsificati. Tale azione ha delle conseguenze penali e comporta la rimozione del segreto bancario.
- Il principio dell’auto-dichiarazione è direttamente legato al regime costituzionale liberale, al sistema della democrazia diretta, nonché alla garanzia della proprietà privata e della libertà personale. Abbandonare questo principio significa perciò rinunciare in una certa misura ai valori fondamentali della democrazia diretta.
- Diversi Stati di diritto applicano differenti sistemi giuridici, il principio della doppia incriminazione deve perciò rimanere la condizione sine qua non per la concessione dell’assistenza amministrativa e giudiziaria.
Che cosa bisogna fare ?
- A causa della crisi economica e finanziaria, l’aspra concorrenza fra le piazze economichesi è ancora di più inasprita in questi ultimi tempi. Osservando i paesi vicini alla Svizzera, si è obbligati a constatare che le pretese fiscali decisamente eccessive di questi Stati non sono altro che delle dichiarazioni di fallimento delle relative politiche nazionali. Le ragioni di questa agitazione sono facilmente spiegabili: massiccio indebitamento dello Stato, politica finanziaria disastrosae sistema fiscale confuso e, soprattutto, iniquo. È perciò intollerabile che la Svizzera sia costretta a modificare il suo sistema giuridico semplicemente perché gli altri paesi non hanno saputo condurre una politica ragionevole.
- È peraltro giusto voler ancorare nella Costituzione federale il segreto a tutela dei clienti delle banche. L’UDC Svizzera ha depositato a questo scopo due interventi parlamentari e i Giovani UDC hanno lanciato un’iniziativa popolare che riceve il sostegno dell’UDC Svizzera.
- Altrettanto bisognerà iscrivere nella Costituzione federale il principio della doppia incriminazione, condizione indispensabile per qualsiasi azione che limita la libertà personale. In questa faccenda, non si tratta soltanto di proteggere i cittadini, ma anche e soprattutto di preservare la sovranità del paese. Bisogna che sia data la doppia incriminazione perché la Svizzera possa accordare l’assistenza amministrativa e giudiziaria.
Segretariato generale UDC Svizzera
Urs Martin, Segretario del gruppo parlamentare




